Il Club Alpino Italiano è costituito da soci riuniti liberamente in Sezioni, coordinate in raggruppamenti regionali: al 31 ottobre 2019 conta 327.391 soci – il dato massimo di sempre nella storia associativa – che partecipano alle attività di 510 sezioni e 310 sottosezioni appartenenti a 21 gruppi regionali, di cui 2 raggruppamenti provinciali (Trentino e Alto Adige).

La Sezione di Firenze fa parte del Gruppo Regionale CAI Toscana che raggruppa le 25 Sezioni della Toscana.

All'interno dell’ordinamento italiano la struttura centrale del Club Alpino Italiano si configura come un ente pubblico non economico, mentre tutte le sue strutture territoriali (sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali) sono soggetti di diritto privato.

La Sezione CAI di Firenze è una Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta nel registro delle Associazioni della Regione Toscana.

La legge che regola l'operato è principalmente la legge 24 dicembre 1985, n. 776 relativa a "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano", l'associazione provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri e nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto:

  • alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, capillarmente diffuse sul territorio nazionale;
  • all’organizzazione ed alla gestione di corsi d’addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche volti a promuovere una sicura frequentazione della montagna;
  • alla formazione di 21 diverse figure di titolati (istruttori, accompagnatori ed operatori), necessarie allo svolgimento delle attività citate;
  • al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  • alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni – quantificati ad oggi in 749 strutture per un totale di 21.426 posti letto – fissandone i criteri ed i mezzi;
  • all’organizzazione, tramite il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), struttura operativa del Cai, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  • alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano nonché di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano nazionale, anche attraverso l’operato di organi tecnici nazionali e territoriali;
  • alla promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, di studi dedicati alla diffusione della conoscenza dell’ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, della fotografia e della cinematografia di montagna, della conservazione della cultura alpina;

La sopramenzionata legge modifica la legge 26 Gennaio 1963, n. 91 ed è modificata/integrata dalla legge 2 Gennaio 1989, n. 6

Spunti di riflessione in tema di responsabilità in montagna
AE – EEA Neri Baldi
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Amministrare consapevolmente - Teoria e pratica tra il fare e non dire
Riflessioni e suggerimenti per amministrare la Sezione
di Neri Baldi e Alfio Ciabatti
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